Comunicazione di modifica
Per impianti già messi in funzione e provvisti di numero di matricola, ai quali vengano apportate modifiche costruttive, non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, previste dell’art.2, Co.1, let. m) del D.P.R. 162/99 e precisamente:
- Cambiamento della velocità
- Cambiamento della portata
- Cambiamento della corsa
- Cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
- Sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali
È necessario presentare comunicazione, ai sensi dell’Art. 12 del DPR 162/99, dal proprietario o dal suo legale rappresentante
Comunicazione di voltura
I proprietari, i legali rappresentanti per conto di ditte e gli amministratori di condominio sono tenuti ad effettuare comunicazione nel caso in cui si verifichino variazioni in ordine alla proprietà dell’impianto (anche riferite a legali rappresentanti e amministratori di condominio) e agli affidamenti relativi la manutenzione ordinaria e le verifiche periodiche sull’impianto