Procedimento per il rilascio di nuova istanza
La domanda di autorizzazione, per gli impianti di cui all’Art. 28 co. 4 della L.R. 61/2014, è presentata al S.U.A.P. competente per territorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 160/2010. Alla domanda dovrà essere apposta la marca da bollo da €16,00, per cui con la presentazione telematica il versamento dovrà essere effettuato mediante Mod. F23 da allegare alla domanda Il SUAP provvede a trasmettere entro tre giorni lavorativi la domanda e i relativi allegati alla Regione che, verificata la completezza documentale, procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006.
Il S.U.A.P. verifica la ricevibilità della domanda considerandola irricevibile solo nel caso in cui alla stessa non è allegato l’originale del pagamento dell’importo tariffario dovuto ai sensi dell’art 2 del C.d Decreto Tariffe. (Normativa di riferimento D.M. del 24.4.08 e D.G.R.T. n. 885/10). La valutazione della correttezza dell’importo versato spetta alla Regione Toscana.
La Regione provvede altresì all’adozione del provvedimento finale e lo inoltra per via telematica al S.U.A.P., il quale, entro il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 8 dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, lo trasmette al soggetto richiedente.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’autorizzazione per la realizzazione ed esercizio degli impianti di cui all’Art. 28, co. 4, della L.R. 61/2014 sia rilasciata ai sensi della parte II, titolo III bis, del D. Lgs. 152/2006, come del resto già specificato (per i procedimenti di competenza provinciale) dall’Art. 72 bis della L.R. 10/2010