Aprire un'attività di commercio al dettaglio - SETTORE NON ALIMENTARE

Servizio attivo

Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore NON alimentare

A chi è rivolto

A chi desiderta aprire un'attività di commercio al dettaglio nel settore NON alimentare

Descrizione

Un esercizio di vicinato è un'attività di commercio al dettaglio di merci effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 

Come fare

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato (allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 26/03/2018), come proposta dallo stesso STAR

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente  tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato.
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Subingresso in esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.100R, di quanto segue:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Subingresso in esercizio di vicinato, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:

  • la comunicazione di subingresso
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Cessazione di esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.

Cosa serve

Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)

  • L'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 
  • L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006.

Requisiti strutturali in dettaglio
Disponibilità di locale con destinazione d'uso Tc - Terziario Commerciale.

Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)

  • Requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010.
  • Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri
Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa si ottiene

La possibilità di aprire un'attività di commercio al dettaglio nel settore NON alimentare

Tempi e scadenze

La SCIA ha efficacia immediata dalla presentazione sul portale telematico STAR.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Aprire un'attività di commercio al dettaglio - SETTORE NON ALIMENTARE direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio S.U.A.P. e Commercio.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio S.U.A.P. e Commercio

Via Giuseppe Garibaldi 43, San Giovanni Valdarno, Arezzo, Toscana, 52027, Italia

Telefono: 0559126 252 / 306
Email: suap@comunesgv.it

Pagina aggiornata il 21/11/2024