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A chi necessita l'autizzazione per aprire un'attività ricettiva extra-alberghiera, quale affittacamere, bed & Bbeakfast, case e appartamenti per vacanze oppure residence
AFFITTACAMERE
Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016. Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
Gli affittacamere possono essere gestiti:
L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici. La disposizione deve essere letta congiuntamente al POC attualmente vigente (DCC n.44 del 28/05/2024). Il POC prevede che non vi sia mutamento d’uso solo se l’attività è svolta nell’abitazione di residenza (art.102 comma 4 e 11).
L'attività di affittacamere non consente alcuna somministrazione diretta di alimenti e bevande, ad esclusione di quella effettuata mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 62/2018.
BED & BREAKFAST
Gli esercizi di bed and breakfast rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.
Sono esercizi di bed and breakfast (b&b) le strutture ricettive composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
L'attività può essere esercitata:
L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici. La disposizione deve essere letta congiuntamente al POC attualmente vigente (DCC n.44 del 28/05/2024). Il POC prevede che non vi sia mutamento d’uso solo se l’attività è svolta nell’abitazione di residenza (art.102 comma 4 e 11).
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Le case e appartamenti per vacanze (CAV) rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.
Si definiscono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti. Nella gestione sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018. La gestione non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere (art.57 L.R.86/2016).
Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.
L'utilizzo delle abitazioni per attività di CAV non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
RESIDENCE
I residence sono strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, arredate, corredate e dotate di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Devono essere ubicati in stabili a corpo unico o a più corpi, con destinazione d’uso turistico ricettiva. In quanto esercizi a gestione unitaria sia dal punto di vista gestionale che strutturale non sono autonomamente utilizzabili per singole parti
Il servizio di ricevimento (segreteria, informazioni, portierato) è situato in uno degli stabili in cui si trovano le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato per almeno otto ore al giorno, esclusi i festivi.
La gestione dei residence può comprendere anche la somministrazione di bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti. Il livello di classificazione viene indicato con il simbolo delle "chiavi", da 2 a 4, in base ai servizi offerti, secondo la tabella di classificazione prevista nel regolamento. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività.
AFFITTACAMERE
Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura.
Nel caso in cui l’affittacamere effettui attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN DISTRIBUTORI AUTOMATICI può presentare la SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), oppure può presentare la SCIA relativa all’affittacamere e quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici.
Ciò vale anche per ulteriori attività per le quali si applicano i relativi regimi amministrativi.
Iter procedura:
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione
Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)
Inoltre:
BED & BREAKFAST
Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR . In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura. Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò anche per la somministrazione di alimenti e bevande: la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90) sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
Ulteriori attività: In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi e si può presentare la SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) oppure può presentare la SCIA relativa al bed and breakfast e la SCIA o la COMUNICAZIONE relativa all’ulteriore attività che si intende avviare
Iter procedura:
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione
Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)
Inoltre:
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura. Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò anche per la SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto, come indicato nell’allegato 1 punto 66 D.P.R. 151/2011.
Iter procedura:
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione
Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)
Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Inoltre:
la struttura può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura. Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”). (art. 17 regolamento 47/R/2018)
RESIDENCE
Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.66 L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura. Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò sia per la somministrazione delle bevande che per la SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto, come indicato nell’allegato 1 punto 66 D.P.R. 151/2011.
Iter procedura:
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione
Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)
Inoltre:
AFFITTACAMERE
Requisiti soggettivi
Requisiti dei locali (art.47 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.
Prevenzione degli incendi occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994 per le attività con ricettività non superiore a venticinque posti letto
Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.
BED & BREAKFAST
Requisiti soggettivi
Requisiti dei locali (art.48 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.
Prevenzione degli incendi
Occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994 per le attività con ricettività non superiore a venticinque posti letto.
Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Requisiti soggettivi
Requisiti dei locali (art.48 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Prevenzione degli incendi
Devono essere osservate le norme di prevenzione incendi anche se l’attività ha una ricettività non superiore ai venticinque posti letto. In tal caso occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994.
Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.
RESIDENCE
Requisiti soggettivi
Requisiti dei locali (art.48 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione. Esso indica i seguenti requisiti minimi:
Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.
Possibilità di aprire un'attività ricettiva extra-alberghiera, quale affittacamere, bed & Bbeakfast, case e appartamenti per vacanze oppure residence
La SCIA ha efficacia immediata dalla presentazione sul portale telematico STAR.
Gli uffici hanno 60 giorni di tempo, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, per il rilascio del parere preventivo.
BED & BREAKFAST: I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
AFFITTACAMERE: I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE: I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
RESIDENCE: I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
Puoi accedere al servizio Avviare strutture ricettive extra alberghiere direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio S.U.A.P. e Commercio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 21/11/2024