Avviare strutture ricettive extra alberghiere

Servizio attivo

Affittacamere, Bed & Breakfast, Case e appartamenti per vacanze e Residence

A chi è rivolto

A chi necessita l'autizzazione per aprire un'attività ricettiva extra-alberghiera, quale affittacamere, bed & Bbeakfast, case e appartamenti per vacanze oppure residence

Descrizione

AFFITTACAMERE

Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016. Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.

Gli affittacamere possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale: uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio
  • in forma non imprenditoriale:  l'attività può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici. La disposizione deve essere letta congiuntamente al POC attualmente vigente (DCC n.44 del 28/05/2024). Il POC prevede che non vi sia mutamento d’uso solo se l’attività è svolta nell’abitazione di residenza (art.102 comma 4 e 11).

L'attività di affittacamere non consente alcuna somministrazione diretta di alimenti e bevande, ad esclusione di quella effettuata mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 62/2018.


BED & BREAKFAST

Gli esercizi di bed and breakfast rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.

Sono esercizi di bed and breakfast (b&b) le strutture ricettive composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
L'attività può essere esercitata:

  • in forma imprenditoriale: uno stesso soggetto non può gestire più di 2 esercizi di b&b nell'ambito del medesimo edificio; e  oltre alla prima colazione può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati;
  • in forma non imprenditoriale: può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio; viene somministrata la prima colazione.

L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici. La disposizione deve essere letta congiuntamente al POC attualmente vigente (DCC n.44 del 28/05/2024). Il POC prevede che non vi sia mutamento d’uso solo se l’attività è svolta nell’abitazione di residenza (art.102 comma 4 e 11).


CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Le case e appartamenti per vacanze (CAV) rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.

Si definiscono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti. Nella gestione sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018. La gestione non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere (art.57 L.R.86/2016).

Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.

L'utilizzo delle abitazioni per attività di CAV non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.


RESIDENCE

I residence sono strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, arredate, corredate e dotate di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.  Devono essere ubicati in stabili a corpo unico o a più corpi, con destinazione d’uso turistico ricettiva. In quanto esercizi a gestione unitaria sia dal punto di vista gestionale che strutturale non sono autonomamente utilizzabili per singole parti

Il servizio di ricevimento (segreteria, informazioni, portierato) è situato in uno degli stabili in cui si trovano le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato per almeno otto ore al giorno, esclusi i festivi.

La gestione dei residence può comprendere anche la somministrazione di bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti. Il livello di classificazione viene indicato con il simbolo delle "chiavi", da 2 a 4, in base ai servizi offerti, secondo la tabella di classificazione prevista nel regolamento. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività.

Come fare

AFFITTACAMERE

Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura.

Nel caso in cui l’affittacamere effettui attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN DISTRIBUTORI AUTOMATICI può presentare la SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), oppure può presentare la SCIA relativa all’affittacamere e quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici.

Ciò vale anche per ulteriori attività per le quali si applicano i relativi regimi amministrativi.

Iter procedura:

Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:

  • ESPORRE LA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PREZZI MASSIMI utilizzando il modello approvato dalla regione Toscana: si rinvia alla voce esporre la tabella riepilogativa dei prezzi massimi per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE ALLA QUESTURA I SOGGETTI ALLOGGIATI: si rinvia alla voce comunicazione alla Questura dei soggetti alloggiati per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE I FLUSSI TURISTICI: si rinvia alla voce comunicazione dei flussi turistici per maggiori chiarimenti;
  • RISCUOTERE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO: si rinvia alla voce imposta di soggiorno per maggiori chiarimenti.

Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione

  • VARIAZIONI: Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile. Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti
  • SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’: si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti
  • SUBINGRESSO (art. 61 L.R.86/2016). Il subingresso nell’esercizio dell’attività per trasferimento, tra vivi o a causa di morte, della titolarità o della gestione della struttura è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del subentrante, che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi. Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
    a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
    b) entro un anno dalla morte del titolare.
    Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia alla seguente scheda: Suap - Installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari  .
  • CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: (art.63 L.R.86/2016) La definitiva cessazione dell’attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ENTRO trenta giorni dal verificarsi. Non è dovuto il pagamento di diritti. La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR. Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.
  • ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’: SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE; ACCESSO DI ANIMALI; ASSISTENZA SANITARIA; INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI.

Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)

  • pulizia giornaliera dei locali;
  • cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  • addetto sempre reperibile. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
  • wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione. Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Inoltre:

  • il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • la struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Deve inoltre essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale (art.16 regolamento 47/R/2018);
  • le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, gli affittacamere forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute. Il sito web dell'affittacamere deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione. (articolo 2 regolamento 47/R/2018)
  • la struttura  può consentire l’accesso di animali d’affezione  al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura. Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”). (art. 17 regolamento 47/R/2018)

BED & BREAKFAST

Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR . In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura. Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò anche per la somministrazione di alimenti e bevande: la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90) sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Ulteriori attività: In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi e si può presentare la SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) oppure può presentare la SCIA relativa al bed and breakfast e la SCIA o la COMUNICAZIONE relativa all’ulteriore attività che si intende avviare

Iter procedura:

Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:

  • ESPORRE LA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PREZZI MASSIMI utilizzando il modello approvato dalla regione Toscana: si rinvia alla voce esporre la tabella riepilogativa dei prezzi massimi per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE ALLA QUESTURA I SOGGETTI ALLOGGIATI: si rinvia alla voce comunicazione alla Questura dei soggetti alloggiati per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE I FLUSSI TURISTICI: si rinvia alla voce comunicazione dei flussi turistici per maggiori chiarimenti;
  • RISCUOTERE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO: si rinvia alla voce imposta di soggiorno per maggiori chiarimenti.

Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione

  • VARIAZIONI: Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile. Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti
  • SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’: si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti;
  • SUBINGRESSO (art. 61 L.R.86/2016). Il subingresso nell’esercizio dell’attività per trasferimento, tra vivi o a causa di morte, della titolarità o della gestione della struttura è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del subentrante, che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR. Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
    a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
    b) entro un anno dalla morte del titolare.
    Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda:  Suap - Installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari .
  • CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: (art.63 L.R.86/2016) La definitiva cessazione dell’attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ENTRO trenta giorni dal verificarsi. Non è dovuto il pagamento di diritti. La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR. Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.

Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)

  • pulizia giornaliera dei locali;
  • cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  • addetto sempre reperibile. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
  • wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione. Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Inoltre:

  • il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • la struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Deve inoltre essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale (art.16 regolamento 47/R/2018);
  • le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, i bed and breakfast forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute. Il sito web della struttura deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione. (art. 2 regolamento 47/R/2018)
  • la struttura  può consentire l’accesso di animali d’affezione  al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura. Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”). (art.17 regolamento 47/R/2018)

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura. Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò anche per la SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto, come indicato nell’allegato 1 punto 66 D.P.R. 151/2011. 

Iter procedura:

Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:

  • ESPORRE LA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PREZZI MASSIMI utilizzando il modello approvato dalla regione Toscana: si rinvia alla voce esporre la tabella riepilogativa dei prezzi massimi per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE ALLA QUESTURA I SOGGETTI ALLOGGIATI: si rinvia alla voce comunicazione alla Questura dei soggetti alloggiati per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE I FLUSSI TURISTICI: si rinvia alla voce comunicazione dei flussi turistici per maggiori chiarimenti;
  • RISCUOTERE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO: si rinvia alla voce imposta di soggiorno per maggiori chiarimenti.

Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione

  • VARIAZIONI: Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. Ciò vale anche per ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti
  • SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’: si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti
  • SUBINGRESSO (art. 61 L.R.86/2016). Il subingresso nell’esercizio dell’attività per trasferimento, tra vivi o a causa di morte, della titolarità o della gestione della struttura è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del subentrante, che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi.
    La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR. Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
    a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
    b) entro un anno dalla morte del titolare.
    Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia alla seguente scheda: Suap - Installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari.
  • CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’(art.63 L.R.86/2016). La definitiva cessazione dell’attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ENTRO trenta giorni dal verificarsi. Non è dovuto il pagamento di diritti. La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR .
  • Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.

Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)

  • pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  • cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  • addetto sempre reperibile. Il titolare o il gestore o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
  • ricevimento degli ospiti;
  • ftelevisore; tranne i casi in cui la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione;
  • frigorifero;
  • wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Inoltre:

  • la struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Deve inoltre essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale (art.16 regolamento 47/R/2018);
  • le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, la struttura fornisce ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute. Il sito web della struttura deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione. (articolo 2 regolamento 47/R/2018)

la struttura può consentire l’accesso di animali d’affezione  al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura. Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”). (art. 17 regolamento 47/R/2018)


RESIDENCE

Avvio dell'attività: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.66 L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura. Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura. Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò sia per la somministrazione delle bevande che per la SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto, come indicato nell’allegato 1 punto 66 D.P.R. 151/2011.

Iter procedura:

Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:

  • ESPORRE LA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PREZZI MASSIMI utilizzando il modello approvato dalla regione Toscana: si rinvia alla voce esporre la tabella riepilogativa dei prezzi massimi per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE ALLA QUESTURA I SOGGETTI ALLOGGIATI: si rinvia alla voce comunicazione alla Questura dei soggetti alloggiati per maggiori chiarimenti;
  • COMUNICARE I FLUSSI TURISTICI: si rinvia alla voce comunicazione dei flussi turistici per maggiori chiarimenti;
  • RISCUOTERE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO: si rinvia alla voce imposta di soggiorno per maggiori chiarimenti.

Variazioni, sopensione dell'attività, subingresso, cessazione

  • VARIAZIONI: eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR . Ciò vale anche per variazioni della classificazione. Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile.
    Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti;
  • SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’: si rinvia alla voce sospensione dell'attività per maggiori chiarimenti;
  • SUBINGRESSO (art. 67 L.R.86/2016). Il subingresso nell’esercizio dell’attività per trasferimento, tra vivi o a causa di morte, della titolarità o della gestione della struttura è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del subentrante, che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi.
    La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR.
    Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti.
    La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
    a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
    b) entro un anno dalla morte del titolare.
    Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia alla seguente scheda: Suap - Installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari.
  • CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: (art.69 L.R.86/2016) La definitiva cessazione dell’attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ENTRO trenta giorni dal verificarsi. Non è dovuto il pagamento di diritti.
    La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR.
    Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.

Servizi minimi da assicurare (art. 48 regolamento 47/R/2018)

  • Devono essere forniti i servizi previsti dal livello di classificazione, indicato con il simbolo delle "chiavi" da 2 a 4, secondo la tabella di classificazione prevista nel regolamento.
  • Tra di essi il servizio di ricevimento, per almeno otto ore al giorno escluso i festivi ed il servizio wi-fi. Quest’ultimo deve essere fornito, tranne i casi in cui ciò non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.
  • Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
  • E’ consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore ai dodici anni.

Inoltre:

  • il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • la struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Deve inoltre essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale (art.16 regolamento 47/R/2018);
  • le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • come tutte le strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, la struttura fornisce ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute. Il sito web della struttura deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione. (art. 2 regolamento 47/R/2018)
  • la struttura  può consentire l’accesso di animali d’affezione  al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura. Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”) - (art. 17 regolamento 47/R/2018).

Cosa serve

AFFITTACAMERE

Requisiti soggettivi

  • non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
  • non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
  • nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore
  • nel caso di affittacamere non professionale, è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza e il domicilio nell’abitazione.
  • i cittadini extracomunitari  devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative

Requisiti dei locali (art.47 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)

I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.

  • per le camere a più di 2 (due) letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a 2 (due) letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a 2 (due) letti.
  • alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
  • gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi
  • per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.

Prevenzione degli incendi occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994 per le attività con ricettività non superiore a venticinque posti letto

Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.


BED & BREAKFAST

Requisiti soggettivi

  • non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
  • non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
  • nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore
  • nel caso di bed and breakfast non professionale, è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza e il domicilio nell’abitazione.
  • i cittadini extracomunitari  devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative

Requisiti dei locali (art.48 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.

  • si deve disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
  • per le camere a più di 2 (due) letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a 2 (due) letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a 2 (due) letti.
  • alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
  • gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi
  • per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.

Prevenzione degli incendi
Occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994 per le attività con ricettività non superiore a venticinque posti letto.

Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.


CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Requisiti soggettivi

  • non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
  • non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159;
  • nel caso in cui titolare sia una persona giuridica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore;
  • in caso di società o di organismo collettivo, i requisiti sopraelencati sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell' articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti dei locali (art.48 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Prevenzione degli incendi
Devono essere osservate le norme di prevenzione incendi anche se l’attività ha una ricettività non superiore ai venticinque posti letto. In tal caso occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994. 

Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.


RESIDENCE

Requisiti soggettivi

  • non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
  • non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159;
  • nel caso in cui titolare sia una persona giuridica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore;
  • in caso di società o di organismo collettivo, i requisiti sopraelencati sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell' articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti dei locali (art.48 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione. Esso indica i seguenti requisiti minimi:

  • un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;
  • i requisiti obbligatori per la classificazione a due chiavi, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore;
  • nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

Denominazione (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

Insegna (art.14 regolamento 47/R/2018)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia alla scheda: Richiedere l'installazione di insegne . Sul portale telematico STAR dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.

Cosa si ottiene

Possibilità di aprire un'attività ricettiva extra-alberghiera, quale affittacamere, bed & Bbeakfast, case e appartamenti per vacanze oppure residence

Tempi e scadenze

La SCIA ha efficacia immediata dalla presentazione sul portale telematico STAR.

Gli uffici hanno 60 giorni di tempo, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, per il rilascio del parere preventivo.

Costi

BED & BREAKFAST: I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti

AFFITTACAMERE:  I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE: I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti

RESIDENCE: I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Avviare strutture ricettive extra alberghiere direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio S.U.A.P. e Commercio.

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
  • D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e relativa Tabella A sul regime amministrativo applicabile
  • Testo unico del sistema turistico regionale, approvato con L.R. Toscana 86/2016
  • Regolamento di attuazione della L.R. 86/2016, approvato con D.P.G.R. 47/R/2018

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio S.U.A.P. e Commercio

Via Giuseppe Garibaldi 43, San Giovanni Valdarno, Arezzo, Toscana, 52027, Italia

Telefono: 0559126 252 / 306
Email: suap@comunesgv.it

Pagina aggiornata il 21/11/2024