Richiedere il contributo per l'integrazione dei canoni di locazione

Servizio attivo

Fare richiesta per l'erogazione di contributi per l'integrazione dei canoni di locazione (contributo affitto) relativo all'anno 2024

A chi è rivolto

Il presente bando è riservato ai cittadini che rientrano in almeno una delle sotto indicate categorie:

  1. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del bando, il 65° anno di età;
  2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3);
  3. nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.

Descrizione

Con determina 796 del 18/10/2024 è stato pubblicato il bando unico per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione - anno 2024.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

  • non siano state presentate entro il termine di scadenza previsto dal presente bando
  • non siano state presentate attraverso le modalità sopra indicate
  • non rientrino in almeno una delle tre categorie di riserva del bando, prima citate.

Come fare

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente le modalità sopra indicate (invio tramite PEC o consegna della modulistica al Punto Amico).
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., ad eccezione dei seguenti documenti, che devono essere allegati, a pena di esclusione:

  1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente, nel caso in cui sia cittadino extra UE o apolide, o di altro documento attestante la regolarità̀ di cittadino non comunitario ai sensi dell'art.41 decreto legislativo 286/98 e s.m.i; oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo; 
  2. copia del certificato della competente ASL per i soggetti invalidi civili al 100% o portatori di disabilità grave (come definiti dalla L. 104/1992, art.3 c.3) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%), nel caso si rientri in questa sola categoria di condizioni fra le tre riservate per l’ammissione, di cui all’art.1 punto 2;
  3. eventuale documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.1 punto 8 del bando, in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero (es. sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all’altro coniuge – provvedimento di pignoramento dell’alloggio – ecc).

Vanno altresì allegati alla domanda i seguenti documenti:

  1. attestazione I.S.E./I.S.E.E. non scaduta al momento di presentazione della domanda;
  2. copia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato;
  3. copia del pagamento della tassa di registrazione per l’anno in corso (Mod. F23) se il contratto non è stato stipulato in regime di “cedolare secca”;
  4. (in caso di I.S.E. “zero” o incongruo) dichiarazione del soggetto che presta l’aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e importo dell’aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale; oppure documentazione D.S.U. nel caso i redditi rilevabili dalla D.S.U. siano tali da giustificare il pagamento del canone;
  5. copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
  6. copia della sentenza esecutiva di sfratto, per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità colpevole;
  7. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Cosa serve

A pena di esclusione, per essere ammessi al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti, alla  data di apertura del bando:

  1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, non aderente all’Unione Europea, o apolidi, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità o della ricevuta dell’avvenuta richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso (D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.). In questo caso deve essere allegato alla domanda di contributo la copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di  avvenuta richiesta di rinnovo; 
  2. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età, oppure con presenza di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), oppure nucleo composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni;
  3. residenza anagrafica nel Comune di San Giovanni Valdarno, nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo. È possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico; 
  4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per abitazione principale, regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell’imposta di registrazione successiva alla prima annualità, ovvero stipulato con l’opzione della “cedolare secca” (art.3 del D.lgs. n.23 del 14/03/2011), e riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica i soggetti richiedenti, nel Comune di San Giovanni Valdarno. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei a identificare l’alloggio e la  tipologia contrattuale, nonché i mq. dell’alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI). Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
  5. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP). L’eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità̀ dell’alloggio; 
  6. assenza di titolarità̀, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà̀ o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di San Giovanni Valdarno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019; 
  7. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
  8. le disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna fattispecie): 
    a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; 
    b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; 
    c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del  provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 del c.p.c.;
    d. titolarità di quote su immobili dei quali sia documentata l’indisponibilità.
    La documentazione dimostrativa delle condizioni su indicate deve essere obbligatoriamente  allegata nell’apposito spazio della domanda on line.
  9. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
  10. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7 e 9 dal presente articolo;
  11. essere in possesso di attestazione ISEE 2024 in corso di validità, redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 32.192,74 e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 16.500,00.

Procedure collegate

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DEòòA GRADUATORIA
L’Ufficio Casa procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30.03.2020 e successive modifiche. Tale graduatoria degli ammessi verrà articolata sulle due distinte fasce di 
reddito A e B, di cui all’art.1 punto 11 del bando, sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza percentuale del canone sul valore dell’ISE.

Nell’ambito di ciascuna delle fasce A e B sono collocati i soggetti richiedenti rientranti nelle categorie 
ammesse al contributo per l’anno 2024:

  1. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del bando, il 65° anno di età
  2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3)
  3. nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.
  • Fascia A: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l’anno 2024, corrispondenti a € 15.984,02 rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%
  • Fascia B: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 15.984,02 e € 32.192,74, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%.

La graduatoria sarà formulata sulla base dell'incidenza del canone sull'ISE. L'incidenza con percentuale più alta sarà collocata in testa alla graduatoria a decrescere fino al 14% (24% per la fascia B), limite per l'ammissione. Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/I.S.E., si procederà ad effettuare un sorteggio mediante procedura informatica.

In caso di valore I.S.E.E. superiore a € 16.500,00 oppure I.S.E superiore a € 32.192,74 la domanda non verrà ammessa.
Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
La graduatoria provvisoria e l’elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando all’istanza di ricorso i relativi documenti, purché attinenti a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando. 
Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva nei successivi 15 giorni. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale istituzionalmente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva e dell’elenco definitivo degli esclusi.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di San Giovanni Valdarno non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. Le due graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune, con omissione dei dati personali dei beneficiari e indicazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per l’anno solare di riferimento.

DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l’ordine stabilito nella graduatoria. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2024 (o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta) fino al 31 dicembre 2024. I criteri per la liquidazione del contributo sono i seguenti:

  1. l’importo del contributo teorico è determinata in rapporto all’incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall’attestazione ISEE.
  2. ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non potrà eccedere i seguenti importi:
    Fascia “A”: l’importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 3.100,00;
    Fascia “B” l’importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 2.325,00.
  3. l’importo del contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi e in dodicesimi, in funzione cioè del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del presente bando.
  4. in caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio;
  5. nel caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero di nuclei residenti nell’alloggio; In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l’importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia. Nell’ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (A e B), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all’importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto;
  6. non si darà luogo a ricalcolo o a rideterminazione della posizione in graduatoria in caso di canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati;
  7. non saranno erogati contributi inferiori a € 200,00, ai sensi dell’art.5 della Delib. Della G.R.T. n.402 del 30.03.2020;
  8. il contributo previsto dall'art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale;
  9. ai nuclei utilmente collocati nella vigente graduatoria per l’edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell’alloggio. 

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti. 

Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune di San Giovanni Valdarno si riserva di applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante, al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, per garantire l’erogazione del contributo prioritariamente ai soggetti presenti nella fascia A, eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in fascia B. Qualora il contributo non venga riscosso entro il 31 dicembre 2025, il beneficio si intende decaduto.

Cosa si ottiene

Possibilità di entrare nella graduatoria per ottenere l'erogazione di contributi per l'integrazione dei canoni di locazione (contributo affitto) relativo all'anno 2024

Tempi e scadenze

La domanda di partecipazione al presente bando, deve essere presentata nei modi sopra indicati (tramite pec o presentando la domanda al Punto Amico) dal giorno 18/10/2024 al 18/11/2024

Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire con modalità diverse da quelle sopra indicate o dopo la data di scadenza non verranno ammesse in graduatoria;

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati  personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Per coloro che incontrassero difficoltà a compilare la domanda in autonomia, il Comune ha organizzato un servizio di assistenza, sito presso L’Accoglienza dell’Ufficio Servizi Sociali, prenotabile tramite richiesta telefonica al numero 055 9126255 (ore 8,30-11,30 da lunedì a venerdì, e ore 15,00-17,30 il martedì e il giovedì). 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Per qualunque informazione o richiesta, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Casa, telefonando al numero 055 9126331 in questi orari: ore 9,00 -12,00 da lunedì a venerdì, e ore 15-17 il martedì e il giovedì, oppure inviando una email a sociale@comunesgv.iT

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Casa

Via Giuseppe Garibaldi 43, San Giovanni Valdarno, Arezzo, Toscana, 52027, Italia

Telefono: 055 9126331

Pagina aggiornata il 21/11/2024