Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale e organo esecutivo del Comune. È membro del Consiglio Comunale e nomina i componenti della Giunta. Dura in carica 5 anni.
Le disposizioni normative che disciplinano la figura e le funzioni del Sindaco sono state inserite nel d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, t.u.e.l.), che raccoglie e riordina tutta la precedente normativa del settore (art. 50-70).
Il Sindaco:
- rappresenta il Comune e ne tutela gli interessi
- ha la responsabilità della funzione di direzione politica del Comune
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne nomina responsabili e dirigenti
- sovrintende esecuzione degli atti
- coordina e riorganizza nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (su cui v. Commercio. Diritto amministrativo), nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni
- nella sua doppia veste giuridica di capo dell’ente locale e di ufficiale di governo, il Sindaco è anche titolare di varie funzioni ‘statali’, che esercita nei limiti territoriali del proprio Comune (Decentramento amministrativo)
- sovrintende all’emanazione di atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine, sicurezza o salute pubblica
- coordina la cooperazione tra la polizia locale e le forze di polizia statali nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal ministero dell’Interno
- come ufficiale di governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica
- emana ordinanze contingibili e urgenti, soprattutto in particolari casi di emergenza